Bandi e opportunità da fondi locali, regionali e nazionali
Ministero Interno: Contributi a Comuni per progetti di rigenerazione urbana per riduzione fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale
Scadenza: 4 Giugno 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021 n. 56, è stato pubblicato il Dpcm del 21 gennaio 2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29dicembre 2019, n. 160. Il Dpcm finanzia interventi triennali, fino al 2034, per la rigenerazione urbana da parte dei Comuni, fissando criteri e modalità (per il primo triennio 2021-2023) per richiedere i contributi.
Soggetti ammissibili
I contributi possono essere richiesti sia da:·
- Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (ma che non sono capoluogo di provincia),
- Comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.
Interventi ammissibili
La misura finanzia singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici (anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute), volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
- manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, inclusa la demolizione di opere abusive;·
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;·
- mobilità sostenibile.
Contributo Ciascun Comune può fare richiesta per uno o più interventi, nel limite massimo di:
- 5.000.000 euro per i Comuni con popolazione tra i 15mila e i 49.999 abitanti;
- 10.000.000 euro per i Comuni con popolazione da 50mila a 100mila abitanti;
- 20.000.000 per i Comuni con oltre 100mila abitanti e per quelli capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.
Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale
Fondo per investimenti delle isole minori
Il Fondo è prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei Comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori inseriti nell'allegato A della legge 448-2001.
Interventi ammissibili
La dotazione del Fondo è destinata prioritariamente al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili. Nel caso in cui i Comuni destinatari del riparto non dispongano di progetti immediatamente eseguibili, la dotazione può essere destinata al finanziamento della progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi.
In particolare, i progetti dovranno rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:
- collocarsi nell'ambito del Green Deal europeo ed essere riferiti alla decarbonizzazione del settore energetico, alla ristrutturazione degli edifici, alla riduzione delle bollette energetiche e dell'uso dell'energia, al sostegno all'industria per innovare a fini di green economy, a introdurre forme di trasporto finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni nocive;
- essere improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al recupero e alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla viabilita' ed al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla certificazione ambientale dei servizi.
Enti ammissibili Possono accedere al Fondo i Comuni delle seguenti isole minori (Allegato A)
- Isole Sulcitane
- Isole del Nord Sardegna
- Isole Tremiti
- Pantelleria
- Isole Pelagie
- Isole Egadi
- Isole Eolie
- Isole Partenopee
- Isole Ponziane
- Isole Toscane
- Isole del Mar Ligure
Dotazione Il Fondo ha una dotazione pari a 41.500.000 euro, di cui
- 14.500.0000 euro per l'anno 2020,
- 14.000.000 euro per l'anno 2021,
- 13.000.000 euro per l'anno 2022.
Contributo Le risorse sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
- 20% delle risorse sono destinate ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori;
- 20% delle risorse sono destinate ai comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate e sono ripartite proporzionalmente al numero di isole, ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune;
- 20% delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione alla consistenza della popolazione residente nelle isole minori;
- 20% delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione all'estensione del loro territorio insulare;
- 20% delle risorse sono destinate ai comuni, in base alla distanza media delle loro isole dalla terraferma.
Tempistiche
Le domande relative alla dotazione del Fondo, per gli anni 2020, 2021 e 2022 saranno presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riparto, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
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