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Art. 1
La Provincia di Cagliari considera lo spettacolo in tutte le sue forme: Teatro, musica, balletto, opera lirica, spettacoli cinematografici etc, un bene culturale che appartiene a tutta la collettività e riconoscere alle attività di spettacolo il valore e il carattere di servizio sociale. La Provincia di Cagliari promuove pertanto le condizioni per dotare la collettività di un'iniziativa di spettacolo stabile, continua, qualificata e diffusa, fondata sulla libertà di espressione e di ricerca in un rapporto dialettico tra le manifestazioni più qualificate scaturite dalla tradizione regionale, italiana, internazionale e di base, sul carattere policentrico, sulle autonomie e sulla partecipazione democratica.

Art. 2
Per iniziativa della Provincia di Cagliari, dei Comuni di Fluminimaggiore, Guspini, Samassi, Santadi, Sarroch, Senorbì, Villacidro, Sant'Antioco, Pula, Settimo San Pietro, Sanluri e Sestu è costituita un'Associazione, ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice Civile, denominata Associazione Enti Locali per lo Spettacolo Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari.

Art. 3
Sede dell'Associazione è la città di Cagliari, presso gli uffici della Provincia che provvederà altresì a dotare l'Associazione delle attrezzature, locali e servizi, occorrenti per il suo funzionamento.

Art. 4
Scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere le condizioni per lo sviluppo dell'iniziativa di spettacolo, secondo le finalità annunciate nell'art.1.
A tal fine esso si propone:
a) di agevolare e sostenere la produzione nel territorio di spettacoli di vario genere;
b) di programmare, sviluppando l'esercizio pubblico e favorendone la gestione sociale, la distribuzione nel territorio di spettacoli ed iniziative culturali a loro collegate e per quelli prodotti in Sardegna di favorirne la diffusione anche altrove;
c) di sostenere la sperimentazione di nuove metodologie didattiche con particolare riferimento ai mezzi espressivi teatrali ed audiovisivi, in ogni ordine di scuole;
d) di favorire la costruzione di luoghi di spettacolo pubblici, il ripristino ed il funzionamento di quelli esistenti, l'acquisizione alla proprietà e/o gestione pubblica delle sale di spettacolo private;
e) di stabilire forme di collaborazione con le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, con l'Agis (Ass.ne Generale Italiana dello Spettacolo) e con tutti gli Enti e le Associazioni operanti nel settore;
f) di promuovere e favorire scuole teatrali e musicali, convegni, seminari, iniziative di studio ed editoriali, altre attività che contribuiranno alla formazione professionale degli operatori culturali per lo spettacolo e ad una più estesa conoscenza della cultura sarda, italiana ed internazionale dello spettacolo.

Art. 5
Alle spese inerenti i compiti istituzionali l'Associazione farà fronte con:
a) finanziamenti dello stato;
b) contributi annuali della Regione Sarda;
c) contributi annuali della Provincia di Cagliari;
d) contributi annuali dei Comuni aderenti;
e) sovvenzioni e contributi di altri Enti aderenti;
f) ogni provente e contributo Pubblico o di privati in relazione alle attività svolte.
Il contributo di ciascun Comune aderente è determinato sulla base delle attività che esso intende realizzare nell'ambito del programma annuale deciso dall'Associazione.

Art. 6
Per le attività di produzione possono ricevere finanziamenti dall'Associazione:
a) centri di produzione promossi da Enti Locali, teatri comunali o gli organismi gestiti pubblicamente che realizzino iniziative in proprio o con compagnie autogestite e gruppi semiprofessionali che intendono svolgere la propria attività in Sardegna. A tali organismi i finanziamenti vengono assegnati in relazione ai programmi presentati, attraverso un contributo di avviamento e di distribuzione degli spettacoli;
b) gruppi di base cooperative, compagnie, organismi collegati e non collegati ad associazioni popolari di massa, ad Enti Locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed istituti scolastici sardi. A tali gruppi i finanziamenti vengono assegnati in relazione all'attività svolta e liquidati a consuntivo.

Art. 7
Per le attività di distribuzione possono ricevere finanziamenti dall'Associazione:
a) le formazioni di spettacolo impegnate nel programma di decentramento territoriale;
b) le rassegne e le attività similari, promosse da Enti Pubblici e privati, da Associazioni culturali, che abbiano luogo in Sardegna;
c) altre eventuali iniziative che rispondono agli scopi dell'Associazione.
 
Art. 8
Per le attività di cui all'art. 4 lettera d, possono ricevere contributi e sovvenzioni dall'Associazione: Comuni,Province, Associazioni popolari di massa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comitati di gestione sociale delle attività culturali promossi da Comuni e Province, ed altri organismi pubblici.
A tali organismi i finanziamenti vengono assegnati in relazione ai progetti presentati attinenti gli scopi dell'Associazione.

Art. 9
Per le attività di cui all'art. 4 lettera f, possono ricevere contributi e sovvenzioni dall'Associazione, Comuni, Province, associazioni popolari di massa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comitati di gestione sociale delle attività culturali promossi da .comuni e province, cooperative ed altri organismi pubblici e privati. A tali organismi i finanziamenti vengono assegnati in relazione ai programmi presentati o a consuntivo dell'attività svolta.

Art. 9 bis
Possono essere soci dell'Associazione i Comuni della Provincia di Cagliari, gli Enti o altri organismi pubblici che svolgano attività, anche non istituzionale, nel campo dello spettacolo e iniziative culturali in genere.
Le domande di ammissione debbono essere presentate al Comitato Direttivo.
I soci possono recedere dall'Associazione in qualunque momento, con un preavviso di sei mesi e solo dopo che abbiano puntualmente adempiuto a tutti gli obblighi comunque connessi o dipendenti dal rapporto di associazione.

Art. 10
Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) Comitato Direttivo;
c) Presidente;
d) Segreteria organizzativa;
e) Collegio dei Sindaci revisori.

Art. 11
ASSEMBLEA
L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati e in particolare:
- dal Presidente dell'Associazione o dal suo delegato, il quale presiede l'Assemblea;
- da due rappresentanti della Provincia di Cagliari, nominati dal Consiglio Provinciale tra i suoi membri, e dei quali uno in rappresentanza della minoranza;
- da un rappresentante di ciascun Ente, Associazione o altro organismo pubblico aderente all' Associazione.
E' rappresentante del Comune il Sindaco o un suo delegato, indicato dal medesimo tra gli Assessori Comunali o Consiglieri Comunali.
E' rappresentante di ogni altro Ente e organismo pubblico, il suo legale rappresentante o persona da esso delegata. Tutti i rappresentanti decadono automaticamente al termine del loro mandato presso l'Ente di appartenenza, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti e sono sostituiti o confermati nel termine di tre mesi dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza. Nel caso di mancata nomina o conferma nel termine di cui sopra, l'Ente perde il diritto d'intervento in Assemblea sino a quando non avrà provveduto in merito:
L'Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentata la maggioranza degli associati e delibera col voto favorevole della maggioranza dei; rappresentanti, salvo che non siano richieste speciali maggioranze.
Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante delega scritta, valida per una sola Assemblea

Art. 12
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte nel corso di ogni anno ed in ogni caso qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.

Art. 13
Compete all'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo:
a) determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e deliberare il piano relativo;
b) approvare annualmente il bilancio preventivo entro il 31 dicembre ed il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dello stesso;
c) deliberare su tutte le questioni concernenti il patrimonio e la . gestione in generale dell'Associazione;
d) nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;
e) deliberare l'ammissione all'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari, degli Enti, Associazioni e altri organismi pubblici, che ne facciano richiesta;
f) approvare con maggioranza non inferiore a 2/3 dei componenti le modifiche al presente Statuto.

 

 
Art. 14
COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, da due rappresentanti nominati della Provincia, e da tre rappresentanti degli associati nominati dall'Assemblea; esso è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera col voto favorevole dei suoi componenti;
Nel caso di parità il voto del Presidente vale il doppio;
i membri del Direttivo rimangono in carica per tre anni e comunque fino al momento della loro sostituzione o revoca;
In caso di dimissioni esse hanno effetto immediato solo nel caso in cui rimanga in carica la maggioranza del consiglio.
In questo caso l'Assemblea deve essere convocata immediatamente affinchè proveda alla nomina del membro del Direttivo mancante.
Nel caso il Dimissionario sia un membro nominato dalla Provincia quest'ultima deve, senza indugio provvedere alla sua sostituzione.

Art. 15
Compete al Comitato Direttivo:
a) proporre all'Assemblea dei soci il piano di attività dell'Associazione e gestirne la realizzazione;
b) esaminare le proposte per il decentramento dello spettacolo e deliberare in merito;
c) decidere la spesa nei limiti dei singoli stanziamenti di bilancio;
d) sottoporre all'Assemblea dei soci la domanda di ammissione all'Associazione degli Enti, Associazioni e altri organismi pubblici che ne facciano richiesta;
e) designare la segreteria organizzativa e la ripartizione delle sue funzioni;
f) ordinare, con regolamento a parte, il funzionamento degli organi dell'Associazione per tutto quanto non sia previsto dallo Statuto.Il Comitato Direttivo inoltre dispone riunioni con le compagnie, i gruppi e gli organismi di spettacolo impegnati nel programma di produzione e di distribuzione della Associazione al fine di ricavarne elementi utili per lo svolgimento delle attività.
Il Comitato Direttivo resta in carica per tre anni.

Art. 16
Il Presidente dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari viene nominato dal Presidente della Provincia di Cagliari e dura in carica per un periodo massimo di tre anni. Puo' essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente e dura in carica in regime di proroga fino alla sua sostituzione.

Art. 16 bis
Il Presidente dell'Associazione:
a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne sovrintende tutta l'attività organizzativa ed amministrativa;
b) firma gli atti ed i provvedimenti relativi a tutti gli affari ed interessi dell'Associazione e dà esecuzione ai deliberati del Comitato Direttivo;
c) sta in giudizio per l'Associazione, sia come attore che come convenuto e compie gli atti conservativi;
d) ordina le spese nei limiti dei singoli stanziamenti di bilancio, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati.

Art. 17
La Segreteria organizzativa è l'organo esecutivo dell'Associazione. Essa partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo al quale formula motivata proposta circa i piani di attività i programmi di spettacolo, la distribuzione degli spettacoli nel circuito i collegamenti con i circuiti regionali ed extra-regionali etc…

Art. 18
Il Collegio dei Sindaci revisori è costituito da tre membri effettivi e uno supplente nominati dall'Assemblea dei soci e restano in carica tre anni.

Art. 19
Le decisioni dell'Assemblea dei soci, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori sono motivate e pubbliche.

Art. 20
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti del Codice Civile.

NORME TRANSITORIE
La promozione degli organi statutari è affidata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari o ad un suo delegato.