| statuto |
Art.
1
La Provincia di Cagliari considera lo spettacolo in tutte le
sue forme: Teatro, musica, balletto, opera lirica, spettacoli
cinematografici etc, un bene culturale che appartiene a tutta
la collettività e riconoscere alle attività di
spettacolo il valore e il carattere di servizio sociale. La
Provincia di Cagliari promuove pertanto le condizioni per dotare
la collettività di un'iniziativa di spettacolo stabile,
continua, qualificata e diffusa, fondata sulla libertà
di espressione e di ricerca in un rapporto dialettico tra le
manifestazioni più qualificate scaturite dalla tradizione
regionale, italiana, internazionale e di base, sul carattere
policentrico, sulle autonomie e sulla partecipazione democratica.
Art. 2
Per iniziativa della Provincia di Cagliari, dei Comuni di Fluminimaggiore,
Guspini, Samassi, Santadi, Sarroch, Senorbì, Villacidro,
Sant'Antioco, Pula, Settimo San Pietro, Sanluri e Sestu è
costituita un'Associazione, ai sensi dell'art. 14 e segg. del
Codice Civile, denominata Associazione Enti Locali per lo Spettacolo
Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari.
Art. 3
Sede dell'Associazione è la città di Cagliari,
presso gli uffici della Provincia che provvederà altresì
a dotare l'Associazione delle attrezzature, locali e servizi,
occorrenti per il suo funzionamento.
Art. 4
Scopo primario dell'Associazione è quello di
promuovere le condizioni per lo sviluppo dell'iniziativa di
spettacolo, secondo le finalità annunciate nell'art.1.
A tal fine esso si propone:
a) di agevolare
e sostenere la produzione nel territorio di spettacoli di vario
genere;
b) di programmare,
sviluppando l'esercizio pubblico e favorendone la gestione sociale,
la distribuzione nel territorio di spettacoli ed iniziative
culturali a loro collegate e per quelli prodotti in Sardegna
di favorirne la diffusione anche altrove;
c) di sostenere
la sperimentazione di nuove metodologie didattiche con particolare
riferimento ai mezzi espressivi teatrali ed audiovisivi, in
ogni ordine di scuole;
d) di favorire
la costruzione di luoghi di spettacolo pubblici, il ripristino
ed il funzionamento di quelli esistenti, l'acquisizione alla
proprietà e/o gestione pubblica delle sale di spettacolo
private;
e) di stabilire
forme di collaborazione con le emittenti radiotelevisive pubbliche
e private, con l'Agis (Ass.ne Generale Italiana dello Spettacolo)
e con tutti gli Enti e le Associazioni operanti nel settore;
f) di promuovere
e favorire scuole teatrali e musicali, convegni, seminari, iniziative
di studio ed editoriali, altre attività che contribuiranno
alla formazione professionale degli operatori culturali per
lo spettacolo e ad una più estesa conoscenza della cultura
sarda, italiana ed internazionale dello spettacolo.
Art. 5
Alle spese inerenti i compiti istituzionali l'Associazione farà
fronte con:
a) finanziamenti
dello stato;
b) contributi
annuali della Regione Sarda;
c) contributi
annuali della Provincia di Cagliari;
d) contributi
annuali dei Comuni aderenti;
e) sovvenzioni
e contributi di altri Enti aderenti;
f) ogni provente
e contributo Pubblico o di privati in relazione alle attività
svolte.
Il contributo di ciascun Comune aderente è determinato
sulla base delle attività che esso intende realizzare
nell'ambito del programma annuale deciso dall'Associazione.
Art. 6
Per le attività di produzione possono ricevere
finanziamenti dall'Associazione:
a) centri di produzione
promossi da Enti Locali, teatri comunali o gli organismi gestiti
pubblicamente che realizzino iniziative in proprio o con compagnie
autogestite e gruppi semiprofessionali che intendono svolgere
la propria attività in Sardegna. A tali organismi i finanziamenti
vengono assegnati in relazione ai programmi presentati, attraverso
un contributo di avviamento e di distribuzione degli spettacoli;
b) gruppi di base
cooperative, compagnie, organismi collegati e non collegati
ad associazioni popolari di massa, ad Enti Locali, alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori ed istituti scolastici sardi. A tali
gruppi i finanziamenti vengono assegnati in relazione all'attività
svolta e liquidati a consuntivo.
Art. 7
Per le attività di distribuzione possono ricevere
finanziamenti dall'Associazione:
a) le formazioni
di spettacolo impegnate nel programma di decentramento territoriale;
b) le rassegne
e le attività similari, promosse da Enti Pubblici e privati,
da Associazioni culturali, che abbiano luogo in Sardegna;
c) altre eventuali
iniziative che rispondono agli scopi dell'Associazione. |
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Art.
8
Per le attività di cui all'art. 4 lettera d,
possono ricevere contributi e sovvenzioni dall'Associazione:
Comuni,Province, Associazioni popolari di massa, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comitati di gestione sociale delle
attività culturali promossi da Comuni e Province, ed
altri organismi pubblici.
A tali organismi i finanziamenti vengono assegnati in relazione
ai progetti presentati attinenti gli scopi dell'Associazione.
Art. 9
Per le attività di cui all'art. 4 lettera f,
possono ricevere contributi e sovvenzioni dall'Associazione,
Comuni, Province, associazioni popolari di massa, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comitati di gestione sociale delle
attività culturali promossi da .comuni e province, cooperative
ed altri organismi pubblici e privati. A tali organismi i finanziamenti
vengono assegnati in relazione ai programmi presentati o a consuntivo
dell'attività svolta.
Art. 9 bis
Possono essere soci dell'Associazione i Comuni della
Provincia di Cagliari, gli Enti o altri organismi pubblici che
svolgano attività, anche non istituzionale, nel campo
dello spettacolo e iniziative culturali in genere.
Le domande di ammissione debbono essere presentate al Comitato
Direttivo.
I soci possono recedere dall'Associazione in qualunque momento,
con un preavviso di sei mesi e solo dopo che abbiano puntualmente
adempiuto a tutti gli obblighi comunque connessi o dipendenti
dal rapporto di associazione.
Art. 10
Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea
dei soci;
b) Comitato Direttivo;
c) Presidente;
d) Segreteria
organizzativa;
e) Collegio dei
Sindaci revisori.
Art. 11
ASSEMBLEA
L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati
e in particolare:
- dal Presidente dell'Associazione o dal suo delegato, il quale
presiede l'Assemblea;
- da due rappresentanti della Provincia di Cagliari, nominati
dal Consiglio Provinciale tra i suoi membri, e dei quali uno
in rappresentanza della minoranza;
- da un rappresentante di ciascun Ente, Associazione o altro
organismo pubblico aderente all' Associazione.
E' rappresentante del Comune il Sindaco o un suo delegato, indicato
dal medesimo tra gli Assessori Comunali o Consiglieri Comunali.
E' rappresentante di ogni altro Ente e organismo pubblico, il
suo legale rappresentante o persona da esso delegata. Tutti
i rappresentanti decadono automaticamente al termine del loro
mandato presso l'Ente di appartenenza, restano in carica per
il disbrigo degli affari correnti e sono sostituiti o confermati
nel termine di tre mesi dalla data in cui si è verificata
la causa di decadenza. Nel caso di mancata nomina o conferma
nel termine di cui sopra, l'Ente perde il diritto d'intervento
in Assemblea sino a quando non avrà provveduto in merito:
L'Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentata
la maggioranza degli associati e delibera col voto favorevole
della maggioranza dei; rappresentanti, salvo che non siano richieste
speciali maggioranze.
Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da
altro Associato mediante delega scritta, valida per una sola
Assemblea
Art. 12
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente
dell'Associazione almeno due volte nel corso di ogni anno ed
in ogni caso qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.
Art. 13
Compete all'Assemblea dei soci su proposta del Comitato
direttivo:
a) determinare
gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
e deliberare il piano relativo;
b) approvare annualmente
il bilancio preventivo entro il 31 dicembre ed il bilancio consuntivo
entro sei mesi dalla chiusura dello stesso;
c) deliberare
su tutte le questioni concernenti il patrimonio e la . gestione
in generale dell'Associazione;
d) nominare il
Collegio dei Sindaci Revisori;
e) deliberare
l'ammissione all'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo
Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari, degli Enti, Associazioni
e altri organismi pubblici, che ne facciano richiesta;
f) approvare con
maggioranza non inferiore a 2/3 dei componenti le modifiche
al presente Statuto.
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Art.
14
COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione,
da due rappresentanti nominati della Provincia, e da tre rappresentanti
degli associati nominati dall'Assemblea; esso è validamente
costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri
e delibera col voto favorevole dei suoi componenti;
Nel caso di parità il voto del Presidente vale il doppio;
i membri del Direttivo rimangono in carica per tre anni e comunque
fino al momento della loro sostituzione o revoca;
In caso di dimissioni esse hanno effetto immediato solo nel
caso in cui rimanga in carica la maggioranza del consiglio.
In questo caso l'Assemblea deve essere convocata immediatamente
affinchè proveda alla nomina del membro del Direttivo
mancante.
Nel caso il Dimissionario sia un membro nominato dalla Provincia
quest'ultima deve, senza indugio provvedere alla sua sostituzione.
Art. 15
Compete al Comitato Direttivo:
a) proporre all'Assemblea
dei soci il piano di attività dell'Associazione e gestirne
la realizzazione;
b) esaminare le
proposte per il decentramento dello spettacolo e deliberare
in merito;
c) decidere la
spesa nei limiti dei singoli stanziamenti di bilancio;
d) sottoporre
all'Assemblea dei soci la domanda di ammissione all'Associazione
degli Enti, Associazioni e altri organismi pubblici che ne facciano
richiesta;
e) designare la
segreteria organizzativa e la ripartizione delle sue funzioni;
f) ordinare, con
regolamento a parte, il funzionamento degli organi dell'Associazione
per tutto quanto non sia previsto dallo Statuto.Il Comitato
Direttivo inoltre dispone riunioni con le compagnie, i gruppi
e gli organismi di spettacolo impegnati nel programma di produzione
e di distribuzione della Associazione al fine di ricavarne elementi
utili per lo svolgimento delle attività.
Il Comitato Direttivo resta in carica per tre anni.
Art. 16
Il Presidente dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo
Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari viene nominato
dal Presidente della Provincia di Cagliari e dura in carica
per un periodo massimo di tre anni. Puo' essere revocato in
qualsiasi momento dal Presidente e dura in carica in regime
di proroga fino alla sua sostituzione.
Art. 16 bis
Il Presidente dell'Associazione:
a) ha la rappresentanza
legale dell'Associazione e ne sovrintende tutta l'attività
organizzativa ed amministrativa;
b) firma gli atti
ed i provvedimenti relativi a tutti gli affari ed interessi
dell'Associazione e dà esecuzione ai deliberati del Comitato
Direttivo;
c) sta in giudizio
per l'Associazione, sia come attore che come convenuto e compie
gli atti conservativi;
d) ordina le spese
nei limiti dei singoli stanziamenti di bilancio, liquida i conti,
ordina i pagamenti e firma i relativi mandati.
Art. 17
La Segreteria organizzativa è l'organo esecutivo
dell'Associazione. Essa partecipa senza diritto di voto alle
riunioni del Comitato Direttivo al quale formula motivata proposta
circa i piani di attività i programmi di spettacolo,
la distribuzione degli spettacoli nel circuito i collegamenti
con i circuiti regionali ed extra-regionali etc…
Art. 18
Il Collegio dei Sindaci revisori è costituito da tre
membri effettivi e uno supplente nominati dall'Assemblea dei
soci e restano in carica tre anni.
Art. 19
Le decisioni dell'Assemblea dei soci, del Comitato Direttivo
e del Collegio dei Sindaci Revisori sono motivate e pubbliche.
Art. 20
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento
alle norme vigenti del Codice Civile.
NORME TRANSITORIE
La promozione degli organi statutari è affidata al Presidente
dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari o ad un suo delegato. |
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