| regolamento |
Art.
1
Il presente regolamento di esecuzione dello statuto dell’Associazione
disciplina, ai sensi dell'art. 15 lettera F dello stesso statuto,
gli aspetti particolari relativi all'organizzazione ed allo
svolgimento dei servizi, dei diritti e dei doveri degli associati.
Art. 2
Il regolamento è deliberato dall'assemblea dell'Associazione
con la maggioranza assoluta dei componenti. Analoga procedura
dovrà essere seguita per ogni sua modificazione.
Art. 3
L' Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, in attuazione
delle sue attività stabilite dallo statuto esercita le
seguenti funzioni e gestisce i seguenti servizi:
a) indagine annuale,
tramite modulistica da inviare ai Comuni soci, per verificare
disponibilità, interessi ed eventuali obiezioni anche
sulla gestione precedente;
b) raccolta delle
informazioni sugli spettacoli offerti, selezione, predisposizione
di un programma da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione
unitamente al relativo bilancio previsionale delle spese e delle
entrate;
c) predisposizione
calendari da concordare con i singoli Comuni, attraverso contatti
telefonici e verbali in genere e successiva conferma scritta
da parte dell'Associazione unitamente alla comunicazione delle
quote di partecipazione.
d) predisposizione
contratti con le compagnie e successivi rapporti tecnico - organizzativi
con le stesse, sino alla conclusione delle rappresentazioni;
e) relazioni con
l’Ufficio Stampa: individuazione del ruolo e dei compiti;
f) verifica, studio
e successiva realizzazione del materiale pubblicitario necessario
per un ottimale promozione dell'attività e relativa distribuzione
ai Comuni interessati;
g) predisposizione
dei contratti con i collaboratori esterni di piazza, addetti
alla gestione dello spettacolo durante le sue manifestazioni;
h) rapporti con
la Siae: apertura pratiche e successivi pagamenti relativi all'attività;
i) consulenza
ai Comuni soci in tutti i settori inerenti l’attività
dell'Associazione. |
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Art.
4
I Comuni soci in attuazione delle attività di
cui intendono usufruire, dovranno:
1) definire con
l'Associazione, sulla base delle proposte presentate dalla Segreteria
Organizzativa, ed entro i tempi stabiliti, i programmi ed i
relativi calendari degli spettacoli;
2) in base al
programma concordato ed entro il mese di marzo, e comunque,
non oltre l'approvazione del bilancio comunale, assumere formale
delibera relativamente alla quota di partecipazione e all'eventuale
contributo forfettario per gli spettacoli ad ingresso gratuito
determinati annualmente dall'assemblea e proporzionati all'attività
che il Comune intende realizzare; nella delibera dovrà
essere citata la data del pagamento delle suddette quote che
si prevede debba essere immediato e comunque non oltre il seguente
termine massimo:
- per il 50% entro il 30 giugno dell'anno in corso;
- per la restante somma entro il mese di gennaio dell'anno successivo.
3) all’inizio
dell'anno interessato definire con la Segreteria Organizzativa
e mettere a disposizione, per l'esecuzione degli spettacoli,
gli spazi necessari sia all'aperto sia al chiuso, prevedendo
l'adeguata pulizia degli stessi, e tutta l'attrezzatura idonea
ed efficiente: palcoscenico, camerini per gli artisti, allestimenti
degli spazi per il pubblico, allaccio dell'energia elettrica
e quant'altro fosse necessario
(ad esempio per gli spettacoli all'aperto adeguato servizio
di vigilanza e chiusura al traffico automobilistico) all’
esigenze della rappresentazione in relazione all'attività
precedentemente concordata con l'Associazione;
4) promuovere
l'attività di spettacolo attivandosi con tutti i mezzi
a disposizione attraverso bandi, affissioni ecc. in stretto
contatto con la Segreteria Organizzativa ed i collaboratori
di piazza.
5) segnalare annualmente
il nominativo del collaboratore di piazza, il cui incarico sarà
successivamente confermato dall'Associazione. |
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Art.
5
Il Comune socio si impegna a tenere sollevata l'Associazione
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi
nell'espletamento delle attività di spettacolo, ritenendosi
inoltre obbligato a munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni
di legge per l'esecuzione dell'attività concordata.
Art. 6
L'Associazione si impegna a tenere sollevata l'Amministrazione
Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità nascente
da contratti propri con le diverse compagnie e con i fornitori
in genere.
Art. 7
Eventuali divergenze che potranno insorgere tra l'Amministrazione
Comunale e l'Associazione circa l'interpretazione e la pratica
applicazione del presente regolamento, saranno composte dal
Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò sia impossibile,
le stesse saranno deferite al giudizio di tre arbitri scelti
dall'Assemblea dei soci.
Art. 8
Il regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione
da parte dell'Assemblea dei soci ed é efficace per tutti
i componenti dell'Associazione. IL presente regolamento è
efficace anche per tutti coloro che operano nell'ambito dell'attività
dell'Associazione. |
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