Regolamento
Art. 1Il presente regolamento di esecuzione dello statuto dell’Associazione disciplina, ai sensi dell'art. 15 lettera F dello stesso statuto, gli aspetti particolari relativi all'organizzazione ed allo svolgimento dei servizi, dei diritti e dei doveri degli associati.
Art. 2Il regolamento è deliberato dall'assemblea dell'Associazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Analoga procedura dovrà essere seguita per ogni sua modificazione.
Art. 3L' Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, in attuazione delle sue attività stabilite dallo statuto esercita le seguenti funzioni e gestisce i seguenti servizi:
a) indagine annuale, tramite modulistica da inviare ai Comuni soci, per verificare disponibilità, interessi ed eventuali obiezioni anche sulla gestione precedente;
b) raccolta delle informazioni sugli spettacoli offerti, selezione, predisposizione di un programma da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione unitamente al relativo bilancio previsionale delle spese e delle entrate;
c) predisposizione calendari da concordare con i singoli Comuni, attraverso contatti telefonici e verbali in genere e successiva conferma scritta da parte dell'Associazione unitamente alla comunicazione delle quote di partecipazione.
d) predisposizione contratti con le compagnie e successivi rapporti tecnico - organizzativi con le stesse, sino alla conclusione delle rappresentazioni;
e) relazioni con l’Ufficio Stampa: individuazione del ruolo e dei compiti;
f) verifica, studio e successiva realizzazione del materiale pubblicitario necessario per un ottimale promozione dell'attività e relativa distribuzione ai Comuni interessati;
g) predisposizione dei contratti con i collaboratori esterni di piazza, addetti alla gestione dello spettacolo durante le sue manifestazioni;
h) rapporti con la Siae: apertura pratiche e successivi pagamenti relativi all'attività;
i) consulenza ai Comuni soci in tutti i settori inerenti l’attività dell'Associazione.
Art. 4I Comuni soci in attuazione delle attività di cui intendono usufruire, dovranno:
1) definire con l'Associazione, sulla base delle proposte presentate dalla Segreteria Organizzativa, ed entro i tempi stabiliti, i programmi ed i relativi calendari degli spettacoli;
2) in base al programma concordato ed entro il mese di marzo, e comunque, non oltre l'approvazione del bilancio comunale, assumere formale delibera relativamente alla quota di partecipazione e all'eventuale contributo forfettario per gli spettacoli ad ingresso gratuito determinati annualmente dall'assemblea e proporzionati all'attività che il Comune intende realizzare; nella delibera dovrà essere citata la data del pagamento delle suddette quote che si prevede debba essere immediato e comunque non oltre il seguente termine massimo:
- per il 50% entro il 30 giugno dell'anno in corso;
- per la restante somma entro il mese di gennaio dell'anno successivo.
3) all’inizio dell'anno interessato definire con la Segreteria Organizzativa e mettere a disposizione, per l'esecuzione degli spettacoli, gli spazi necessari sia all'aperto sia al chiuso, prevedendo l'adeguata pulizia degli stessi, e tutta l'attrezzatura idonea ed efficiente: palcoscenico, camerini per gli artisti, allestimenti degli spazi per il pubblico, allaccio dell'energia elettrica e quant'altro fosse necessario
(ad esempio per gli spettacoli all'aperto adeguato servizio di vigilanza e chiusura al traffico automobilistico) all’ esigenze della rappresentazione in relazione all'attività precedentemente concordata con l'Associazione;
4) promuovere l'attività di spettacolo attivandosi con tutti i mezzi a disposizione attraverso bandi, affissioni ecc. in stretto contatto con la Segreteria Organizzativa ed i collaboratori di piazza.
5) segnalare annualmente il nominativo del collaboratore di piazza, il cui incarico sarà successivamente confermato dall'Associazione.
Art. 5Il Comune socio si impegna a tenere sollevata l'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi nell'espletamento delle attività di spettacolo, ritenendosi inoltre obbligato a munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni di legge per l'esecuzione dell'attività concordata.
Art. 6L'Associazione si impegna a tenere sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità nascente da contratti propri con le diverse compagnie e con i fornitori in genere.
Art. 7Eventuali divergenze che potranno insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione circa l'interpretazione e la pratica applicazione del presente regolamento, saranno composte dal Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò sia impossibile, le stesse saranno deferite al giudizio di tre arbitri scelti dall'Assemblea dei soci.
Art. 8Il regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci ed é efficace per tutti i componenti dell'Associazione. IL presente regolamento è efficace anche per tutti coloro che operano nell'ambito dell'attività dell'Associazione.



